Fumare nei locali aperti al pubblico, è vietato: il divieto è stato stabilito dalla cosidetta Legge Sirchia a partire dal 10 gennaio 2005 e da allora è in vigore.
quello che è cambiato, nel 2009, è il ruolo del titolare o gestore del locale: non è infatti più una loro responsabilità richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare e segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali o agenti competenti per applicare le sanzioni previste. lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato (la 6167/09), che ha confermato la decisione del Tar del Lazio sulla parziale illegittimità della circolare del ministero della Salute datata 17 settembre 2004.
Con quel provvedimento si dava attuazione all’articolo 51 della Legge 3/2003, che aveva esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago eccetera), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (le abitazioni civili).
L’obbligo a cui la legge chiama i gestori di locali, ha precisato il Consiglio di Stato, “è solo quello di esporre, in posizione visibile, cartelli riproducenti il divieto di fumo, con l’indicazione della sanzione ai trasgressori”.
E per le sigarette elettroniche?
Continua il balletto sulle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici: bar e ristoranti, ma anche cinema e uffici. Ad oggi “svapare” è lecito: lo ha stabilito un emendamento approvato dal Parlamento al testo del decreto Istruzione, che ha stralciato l’ultima parte del comma 10-bis dell’art. 51 della Legge 3/03, introdotto con il Decreto LAvoro 76/13, con il quale erano state applicate alle e-cig le norme in materia di “tutela della salute dei non fumatori” previste per i tabacchi.